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Art. 38 Offerta di documenti all’Archivio federale
1 Conformemente alla legge federale del 26 giugno 19989 sull’archiviazione, gli organi federali offrono all’Archivio federale i dati personali di cui non necessitano più in modo permanente. 2 L’organo federale distrugge i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, salvo che tali dati:
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