|
Art. 72 Disposizione transitoria relativa all’elezione dell’Incaricato e alla cessazione del suo mandato
1 Sino al termine della legislatura in corso all’entrata in vigore della presente legge, l’elezione dell’Incaricato e la cessazione del suo mandato sono rette dal diritto anteriore. 2 Se in occasione della prima elezione da parte dell’Assemblea federale plenaria è eletto l’Incaricato uscente, il nuovo mandato dello stesso inizia il giorno successivo all’elezione.24 24 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza), in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 231; FF 2022 345, 432). |