|
Art. 32d Casse di previdenza
1I datori di lavoro con i loro impiegati e con gli aventi diritto alle rendite che da loro dipendono costituiscono ciascuno una cassa di previdenza. Più datori di lavoro possono costituire con il consenso del Consiglio federale una cassa di previdenza comune. Il Consiglio federale può prescrivere l’affiliazione di più datori di lavoro a una cassa di previdenza comune.1 2Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, che sottostanno alla presente legge senza deroghe previste da leggi speciali e senza disporre di proprie competenze in materia di diritto del personale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 e dell’articolo 37 capoverso 3, costituiscono una cassa di previdenza comune con il datore di lavoro Consiglio federale (cassa di previdenza della Confederazione), nella misura in cui le prescrizioni di leggi speciali non prevedano altrimenti. Con il consenso del Consiglio federale possono affiliarsi alla cassa di previdenza della Confederazione anche le unità amministrative federali decentralizzate di cui all’articolo 32a capoverso 2.2 Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione.3 2bisSe risulta opportuno per motivi di natura attuariale o di tecnica previdenziale, in particolare a causa delle dimensioni, della struttura o dei compiti di un datore di lavoro, il Consiglio federale può ordinare l’affiliazione a una cassa comune secondo il capoverso 1 o accogliere una richiesta di affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione.4 3Le casse di previdenza stesse assumono i propri costi. Per le casse di previdenza comuni, PUBLICA tiene una contabilità separata per datore di lavoro. 1 Per. introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255). |