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Art. 32j Previdenza in caso d’invalidità e morte
1 L’obbligo contributivo per i rischi di invalidità e morte inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età. 2 Le prestazioni per l’invalidità sono versate quando l’assicurato ne acquisisce il diritto conformemente all’articolo 23 LPP94 e quando cessa il versamento del salario da parte del datore di lavoro per conclusione del rapporto d’impiego oppure quando cessano le prestazioni assicurative sostitutive.95 2bis Se non vi è invalidità secondo il capoverso 2 e un esame medico effettuato dal servizio medico competente attesta che vi è soltanto invalidità professionale, PUBLICA può versare prestazioni d’invalidità, su richiesta del datore di lavoro, nel caso in cui i provvedimenti d’integrazione siano stati infruttuosi. Il datore di lavoro rimborsa a PUBLICA il capitale di copertura necessario.96 3 Le prestazioni in caso d’invalidità e morte si basano sull’avere di vecchiaia che può essere acquisito fino alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS97. Per la determinazione di tale avere i regolamenti della previdenza possono prevedere un interesse di proiezione.98 95 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 96 Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 98 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). |