Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienzadel 28 agosto 1992 (Stato 1° aprile 2019) |
Art. 17 Trasferimento
1Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il diritto al marchio per i prodotti o i servizi per i quali esso è rivendicato. 2Il trasferimento è valido soltanto nella forma scritta. Esso è opponibile ai terzi di buona fede soltanto dopo la registrazione. 3Le azioni previste dalla presente legge possono essere intentate contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento. 4Salvo convenzione contraria, il trasferimento dell'azienda implica il trasferimento del relativo diritto al marchio. |