Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienzadel 28 agosto 1992 (Stato 1° aprile 2019) |
Art. 50a Registro delle indicazioni geografiche
1Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati. 2Disciplina in particolare:
3Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscossi emolumenti. 4Le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da denominazioni di categoria. Le denominazioni di categoria non possono essere registrate come indicazioni geografiche. 5Chi usa un'indicazione geografica registrata per prodotti identici o comparabili deve soddisfare le condizioni dell'elenco degli obblighi. Tale obbligo non si applica all'uso di marchi identici o simili a un'indicazione geografica registrata depositati o registrati in buona fede o acquisiti mediante l'uso in buona fede:
6Se è stata presentata una domanda di registrazione di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica. 7Dopo la registrazione dell'indicazione geografica, il marchio può essere registrato soltanto per prodotti identici o comparabili. La provenienza di questi ultimi deve essere circoscritta all'indicazione geografica definita nell'elenco degli obblighi. 8Le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |