Legge federale
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Art. 17 Trasferimento
1 Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il diritto al marchio per i prodotti o i servizi per i quali esso è rivendicato. 2 Il trasferimento è valido soltanto nella forma scritta. Esso è opponibile ai terzi di buona fede soltanto dopo la registrazione. 3 Le azioni previste dalla presente legge possono essere intentate contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento. 4 Salvo convenzione contraria, il trasferimento dell’azienda implica il trasferimento del relativo diritto al marchio. |