Legge federale
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Art. 65 Titoli federali di perfezionamento
1 I titolari di un diploma federale in medicina che il 1° giugno 2002 erano in possesso di un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizzati a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo federale di perfezionamento. Coloro che prima di tale data non avevano ottenuto un titolo di perfezionamento ricevono un titolo corrispondente al loro perfezionamento pratico e teorico.98 1bis I titolari di un diploma federale di farmacista che prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 erano in possesso di un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizzati a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo federale di perfezionamento. Coloro che prima dell’entrata in vigore della presente legge non avevano ottenuto un titolo di perfezionamento ricevono un titolo corrispondente al loro perfezionamento pratico e teorico.99 2 Il Consiglio federale disciplina i particolari. 98 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 99 Introdotto dal n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). |