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Art. 36 Accordi internazionali
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. 2 Esso può delegare la facoltà di concludere accordi dal contenuto tecnico e amministrativo:
3 Può incaricare un fornitore di servizi del servizio universale di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali e ai loro organi nel settore postale o del traffico dei pagamenti. |
