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Art. 25 Sanzioni amministrative
1 Il fornitore di servizi postali che viola la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione passata in giudicato fondata sulla presente legge può essere tenuto a pagare un importo fino al 10 per cento della cifra d’affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi con la fornitura di servizi postali. 2 Le infrazioni sono accertate e giudicate dalla PostCom. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa. 3 Per calcolare l’importo della sanzione, la PostCom tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie del fornitore. |