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Art. 26 Assistenza amministrativa
1 La PostCom e le altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge trasmettono alle altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per adempiere i loro compiti legali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell’ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.9 2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la PostCom può trasmettere dati alle autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore postale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell’ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi, a condizione che queste autorità:10
3 I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della PostCom e a mettere a disposizione la necessaria documentazione. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell’ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.11 9 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 67 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 10 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 67 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 11 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 67 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |