Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 60 Compiti
1L’istituto collettore è un istituto di previdenza. 2Esso è obbligato:
2bisL’istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a e b e all’articolo 12 capoverso 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento.5 3All’istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza. 4L’istituto collettore istituisce agenzie regionali. 5L’istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP6. Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.7 6L’istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.8 1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |