Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale
1Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi. 2L’AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell’ambito della sua tesoreria centrale. 3L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 al 25 set. 2023 (RU 2020 3845; FF 2020 5631). |