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Art. 53ebis Rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite 208
1 Gli istituti di previdenza possono rilevare effettivi di soli beneficiari di rendite o con una netta preponderanza di beneficiari di rendite per continuarne la gestione soltanto se il perito in materia di previdenza professionale conferma che i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e, in particolare, che sono disponibili gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore necessari. 2 L’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza che rileva un effettivo di beneficiari di rendite verifica se le condizioni per il rilevamento sono adempiute e lo approva mediante decisione. Comunica la decisione all’autorità di vigilanza precedentemente competente. Il rilevamento può avvenire dal momento in cui la decisione di approvazione dell’autorità di vigilanza è passata in giudicato. 3 Dopo il rilevamento, l’autorità di vigilanza bada in particolare affinché i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici costituiti per l’effettivo di beneficiari di rendite rilevato vengano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine può esigere annualmente un rapporto del perito in materia di previdenza professionale e ordinare le misure necessarie. 4 È possibile rinunciare alla costituzione di accantonamenti tecnici ai sensi del capoverso 3, se le rendite dell’effettivo di beneficiari di rendite rilevato sono assicurate integralmente e irrevocabilmente presso un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 2004209 sulla sorveglianza degli assicuratori. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite e può emanare disposizioni relative all’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Disciplina in particolare:
208 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |