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Art. 31 Procedimento disciplinare in un altro Cantone
1 L’autorità di vigilanza di un Cantone che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza del Cantone in questione. 2 Se intende vietare al titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale, essa sente l’autorità di vigilanza del Cantone in questione. |