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Art. 42 Comunicazione dei dati 21
1 I dati relativi a misure disciplinari come pure i motivi di rifiuto o revoca di un’autorizzazione secondo l’articolo 26 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza. 2 Su richiesta l’UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni soppresse e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato». 3 Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in rete. 4 Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili soltanto su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili in rete. 21 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). |