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Art. 25 Restrizione dell’autorizzazione e oneri 16
I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione di esercitare la professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, sempre che sia necessario per garantire un’assistenza psicoterapeutica di qualità elevata. 16 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). |
