Legge federale
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Art. 39 Controllo
1 L’Ufficio federale controlla regolarmente l’attività delle organizzazioni mantello, delle centrali d’emissione, degli istituti di fideiussione ipotecaria e delle altre istituzioni. 2 Tali organismi sono tenuti a riferire all’Ufficio federale, in particolare sull’efficacia della loro attività. |