Legge federale
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Art. 12 Integrità scientifica e buona prassi scientifica; sanzioni
1 Le istituzioni di promozione della ricerca provvedono affinché la ricerca da loro promossa sia condotta secondo le regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica. 2 Se vi è motivo di sospettare una violazione di tali regole, nell’ambito delle loro procedure di promozione e di controllo possono chiedere informazioni a istituzioni o persone svizzere ed estere interessate o fornire informazioni a tali istituzioni o persone. 3 Nei loro regolamenti prevedono sanzioni di diritto amministrativo per le violazioni dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica in relazione all’acquisizione o all’impiego dei loro sussidi. Al riguardo possono prevedere una o più delle seguenti misure:
4Le istituzioni di promozione della ricerca possono informare delle violazioni e delle sanzioni l’istituzione datrice di lavoro. 5I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 199012 sui sussidi commessi nell’ambito della promozione della ricerca sono perseguiti dalla SEFRI conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo. |