Legge federale
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Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale
1Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26–38 della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA). 2 In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l’articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all’estero. 3Il richiedente può far valere mediante ricorso:
4 I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. 5 Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 14 RS 172.021 |