Legge federale
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Art. 21 Indennità per l’assistenza, la consulenza, l’accompagnamento operativo e il mentorato 26
1 Per quanto riguarda l’assistenza, la consulenza e l’accompagnamento operativo secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera a nonché la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l’economia secondo l’articolo 20 capoverso 3 sotto forma di mentorato per l’innovazione, sono indennizzate unicamente le prestazioni di fornitori di prestazioni che si sono qualificati in una procedura di selezione di Innosuisse. 2 Innosuisse tiene un elenco accessibile al pubblico dei fornitori di prestazioni qualificati. 3 Le indennità sono accordate per sostenere:
4 Innosuisse e i beneficiari dei sussidi di cui al capoverso 3 stabiliscono per contratto le prestazioni sostenute e l’importo massimo disponibile a tale scopo. In casi semplici l’indennità è accordata mediante decisione. 26 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). |