1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:
- a.
- sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l’utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali;
- b.
- sussidi a centri di ricerca universitari e a centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali;
- c.
- sussidi a centri di ricerca universitari per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca condotta al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell’interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;
- d.33
- sussidi a imprese svizzere per l’elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea;
- e.34
- sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell’Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale;
- f.35
- sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione:
- 1.
- informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione,
- 2.
- consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell’elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell’innovazione.
- g.36
- …
2 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura.
33 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 463; FF 2013 1687).
34 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 463; FF 2013 1687).
35 Originaria lett. d. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 163; FF 2016 2701).
36 Originaria lett. e. Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 163; FF 2016 2701).