Legge federale
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Art. 40
1 Ciascun organo di ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno. 2 Gli organi di ricerca coordinano le attività tra di loro informandosi reciprocamente e tempestivamente. 3 Le istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse e l’Amministrazione federale, per quanto svolga compiti di promozione della ricerca o dell’innovazione, coordinano le loro attività armonizzando i provvedimenti di promozione e collaborando nell’ambito delle rispettive attività di promozione. Nei loro sforzi di coordinamento, tengono conto delle esigenze dell’insegnamento, della ricerca svolta senza l’aiuto della Confederazione, della ricerca condotta all’estero e del coordinamento secondo la LPSU43. 43 RS 414.20 |