Legge federale
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Art. 46 Obbligo di elaborazione dei programmi pluriennali
1 Devono elaborare programmi pluriennali:
2 Le scuole universitarie che ricevono sussidi secondo il capitolo 8 della LPSU45 forniscono le informazioni necessarie sulle loro ricerche nell’ambito della procedura prevista dalla LPSU. 3 I due PF e i centri di ricerca del settore dei PF forniscono le informazioni necessarie sulle loro ricerche nell’ambito della procedura prevista dalla legge del 4 ottobre 199146 sui PF. 45 RS 414.20 46 RS 414.110 |