Legge federale
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Art. 22 Cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione 45
1 Innosuisse può promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza. 2 Nell’ambito dei suoi strumenti di cui agli articoli 19–21 può avviare cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri. 3 Può partecipare ad attività di promozione ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 lettera c. 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell’innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480). |