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Art. 27 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni dal registro
1 L’iscrizione di restrizioni è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro soppressione. 2 L’iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro pronuncia. 3 Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione. 4 La cancellazione e l’eliminazione di iscrizioni relative all’esistenza di misure disciplinari fondate sul diritto cantonale ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 sono effettuate analogamente ai capoversi 1–3. 5 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici o scientifici. |