Legge federale
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Art. 35 Coercizione di polizia e misure di polizia
1 Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l’impiego della coercizione e di misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 200824 sulla coercizione anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità. 2 Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria. 3 È fatto salvo il diritto applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione. 24 RS 364 |