Legge federale
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Art. 25c Informazione
1 Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD7 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell’articolo 25a e alle loro decisioni. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono comunicate. |