Legge federale
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Art. 12 Promozione delle opportunità di praticare sport e attività fisica
1 Nell’ambito dell’insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare quotidianamente sport e attività fisica. Provvedono affinché siano disponibili gli impianti e il materiale necessari. 2 L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio nella scuola dell’obbligo e nel livello secondario II. 3 La Confederazione, dopo aver consultato i Cantoni, stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola dell’obbligo e nel livello secondario II, eccezion fatta per le scuole professionali di base. Al riguardo, considera le esigenze specifiche del livello di scuola. 4 Nella scuola dell’obbligo sono obbligatorie almeno tre lezioni di educazione fisica alla settimana. 5 Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali di base. |