Legge federale
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Art. 17 Manifestazioni sportive internazionali
1 La Confederazione può sostenere l’organizzazione in Svizzera di manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale sempre che i Cantoni contribuiscano in misura adeguata ai costi. 2 Può promuovere e coordinare la preparazione e lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive internazionali. Al riguardo, collabora con i Cantoni e i Comuni interessati, nonché con le federazioni sportive organizzatrici. |
