Legge federale
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Art. 14 Presidenza e gestione
1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. 2 Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. 3 I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. 4 Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. 5 In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |