Legge federale
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Art. 18 Obbligo di comunicazione e di consegna
1 I servizi pubblici o i privati sollecitati dal Servizio di protezione dei testimoni comunicano senza indugio a quest’ultimo le domande d’informazione sulla persona da proteggere loro pervenute. 2 Se i sistemi d’informazione automatizzati sono dotati di un’applicazione che registra gli accessi, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere la consegna degli estratti che attestano le consultazioni sulle persone da proteggere. 3 Il Servizio di protezione dei testimoni può estendere l’obbligo di comunicazione e di consegna alle domande d’informazione e alle consultazioni riguardanti i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. |