Legge federale
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Art. 19 Creazione di una nuova identità per il periodo necessario
1 Per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere da servizi pubblici e da privati che:
2 Il Servizio di protezione dei testimoni tiene conto degli interessi pubblici o degli interessi degni di protezione di terzi. 3 Se la nuova identità è annullata, il Servizio di protezione dei testimoni provvede, in collaborazione con i servizi pubblici e i privati, affinché i nuovi dati registrati siano riuniti con quelli riguardanti l’identità originaria e in seguito cancellati. 4 È consentito creare una nuova identità temporanea per il periodo necessario anche ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. |