Legge federale
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Art. 12a Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014 23
1 Le autorizzazioni esistenti all’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014 rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto. 2 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, sono considerate gestori dei trasporti le persone fisiche che:
3 Le imprese di trasporto su strada il cui gestore dei trasporti non adempie le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 devono notificare all’UFT, entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, una persona che adempie tali condizioni. 4 Per il trasporto di merci con veicoli con un peso totale tra 3,5 e 6 tonnellate, per due anni dall’entrata in vigore della presente modifica non è necessaria l’autorizzazione. 23 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). 24 RU 2009 5651 25 RU 2009 5651 |