Art. 2 Definizioni
Nella presente legge s’intende per: - a.
- persone politicamente esposte all’estero: le persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d’importanza nazionale;
- b.
- persone vicine: le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui alla lettera a;
- c.
- valori patrimoniali: i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili.
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