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Art. 22 Assistenza tra autorità svizzere
1 Spontaneamente o su richiesta, le autorità federali e cantonali comunicano al DFAE e al DFF le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione della presente legge. 2 Su richiesta, il DFAE comunica alle autorità federali di vigilanza nonché alle autorità federali e cantonali di assistenza giudiziaria e di perseguimento penale le informazioni e i dati personali di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali. 3 L’UFG o l’autorità competente per il disbrigo della domanda di assistenza in materia penale informa il DFAE qualora:
8 RS 351.1 |
