|
Art. 13 Provvedimenti medici applicabili alle persone professionalmente esposte a radiazioni
1 I lavoratori professionalmente esposti a radiazioni, che sono assicurati obbligatoriamente, sottostanno ai provvedimenti medici per la prevenzione delle malattie professionali giusta gli articoli da 81 a 87 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 198113. 2 Il Consiglio federale può prescrivere tali provvedimenti anche per altre persone professionalmente esposte a radiazioni. 3 Se è stato ordinato un controllo medico, le persone professionalmente esposte a radiazioni devono sottoporvisi. |