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Art. 19 Organizzazione d’intervento
1 Il Consiglio federale istituisce un’organizzazione d’intervento nel caso di eventi che possono provocare, per la popolazione, un pericolo dovuto a un aumento della radioattività. 2 L’organizzazione d’intervento ha in particolare i compiti seguenti:
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità. Provvede affinché l’organizzazione d’intervento:
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