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Art. 2 Produttore
1È considerato produttore ai sensi della presente legge:
2Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il prodotto, a meno che quest'ultima comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dal momento della richiesta, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. 3Il capoverso 2 vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l'importatore, anche se è indicato il nome del produttore. |
