Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federalidel 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 13
1Il perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, commesso nell’esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle disposizioni speciali del diritto federale. 2Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare1 e della legge federale del 28 giugno 18892 sull’organizzazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale. 1 RS 321.0 |