Legge federale
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Art. 12 Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e pseudonimizzazione
1 I registri cantonali dei tumori trasmettono periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) i dati registrati e il codice numerico del caso. La data di nascita e quella del decesso sono indicate soltanto con il mese e l’anno. Non sono trasmessi il cognome, il nome, l’indirizzo e il numero d’assicurato del paziente. 2 Essi trasmettono il numero d’assicurato e il codice numerico del caso al servizio di pseudonimizzazione (art. 31 cpv. 1 lett. c). 3 Il servizio di pseudonimizzazione assegna uno pseudonimo al numero d’assicurato e lo trasmette al servizio nazionale di registrazione dei tumori unitamente al codice numerico del caso. Trasmette inoltre il numero d’assicurato e il codice numerico del caso all’UST. |