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Art. 109c Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione 122
1 Su richiesta, i componenti di un’economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all’uso o messo in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi sono esentati dal canone per un periodo di riscossione dello stesso. 2 Il Consiglio federale disciplina quali categorie d’apparecchi si ritengono atte alla ricezione. 3 L’UFCOM può accedere ai locali di un’economia domestica esentata conformemente al capoverso 1 per verificare che le condizioni dell’esenzione siano adempiute. 4 La persona esente dal canone conformemente al capoverso 1 che, prima dello scadere del periodo di riscossione, tiene pronto all’uso o mette in funzione nell’economia domestica un apparecchio idoneo alla ricezione deve notificarlo preventivamente all’organo di riscossione. 5 È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque faccia parte di un’economia domestica esentata dal canone secondo il capoverso 1 e in cui sia pronto all’uso o messo in funzione un apparecchio di ricezione che non è stato notificato preventivamente all’organo di riscossione conformemente al capoverso 4. 6 L’organo di riscossione rende accessibili all’UFCOM mediante procedura elettronica di richiamo i dati personali necessari al perseguimento penale di cui al capoverso 5. Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti l’accesso a questi dati, la loro estensione, le autorizzazioni di trattamento, la conservazione e la sicurezza. 7 L’esenzione termina cinque anni dopo la data da cui è riscosso il canone secondo l’articolo 109b capoverso 1. 122 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |