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Art. 111 Concessioni di ridiffusione
Le concessioni per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 43 LRTV 1991125 (concessioni di ridiffusione) rimangono valide sino a quando il loro titolare riceve una concessione di radiocomunicazione e di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. o gli articoli 22 segg. LTC126, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge. 125 [RU 1992601, 19933354, 19972187all. n. 4, 20001891n. VIII 2, 20012790all. n. 2,20021904art. 36 n. 2, 2004 297n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039art. 2] 126 RS 784.10 |