Art. 2 Definizioni
Nella presente legge si intende per: - a.
- programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;
- b.
- trasmissione:una parte di programma che costituisce un’entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;
- c.
- trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità;
- cbis.4
- contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un’emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b);
- d.
- emittente:la personafisica o giuridica responsabile dell’allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;
- e.
- programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 19895 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;
- f.
- trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione:l’emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC6);
- g.
- diffusione:trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;
- h.
- servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);
- i.
- servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un’unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma;
- j
- preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;
- k.
- pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dall’inserzionista o dall’emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;
- l.
- televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;
- m.
- trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti;
- n.
- programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;
- o.
- sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine;
- p.7
- canone radiotelevisivo: il canone di cui all’articolo 68 capoverso 1.
BGE
121 II 81 () from 10. März 1995
Regeste: Art. 108 Abs. 2 RTVV, Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession; Aufschaltung eines Lokalradios auf den Telefonrundspruch. Gesetzes- und Systemkonformität von Art. 108 Abs. 2 RTVV (E. 3).
Verhältnis von Art. 108 Abs. 2 RTVV zu Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession vom 18. November 1992 (E. 4 u. 5).
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