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Art. 24 Mandato di programma
1 La SSR adempie il mandato costituzionale nel settore della radiotelevisione (mandato di programma). In particolare:
2 Per la Svizzera romancia la SSR allestisce almeno un programma radiofonico. Peraltro, il Consiglio federale stabilisce i principi volti a considerare ulteriormente le esigenze radiofoniche e televisive di questa regione linguistica. 3 Il Consiglio federale stabilisce altresì i principi intesi a considerare le esigenze delle persone affette da deficienze sensorie. Esso determina in particolare in qual misura si debbano offrire ai non udenti trasmissioni speciali in linguaggio gestuale. 4 La SSR contribuisce:
5 Nelle trasmissioni informative importanti, esulanti dai confini linguistici e nazionali, la lingua dev’essere di regola utilizzata nella sua forma standard. |