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Art. 41 Obblighi delle emittenti titolari di concessioni con partecipazione al canone
1 Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono adempiere il mandato di prestazioni definito nella concessione. Il Consiglio federale può stabilire altri obblighi per garantire l’adempimento del mandato di prestazioni e una programmazione indipendente. In particolare, può obbligare le emittenti a elaborare linee direttrici e uno statuto redazionale. 2 Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono impiegare i mezzi finanziari in modo razionale e conforme alle prescrizioni. La distribuzione di utili non è ammessa. L’emittenza del programma sussidiato attraverso il canone dev’essere separata nella contabilità da eventuali altre attività economiche del concessionario. Se un’azienda controllata economicamente dal concessionario fornisce prestazioni in relazione con il programma, il concessionario provvede a separare contabilmente queste prestazioni dalle altre attività. 3 La collaborazione con altre emittenti non deve compromettere né l’adempimento del mandato di prestazioni né l’indipendenza della programmazione. |