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Art. 80 Organizzazione
1 La Fondazione disciplina la propria organizzazione e le proprie attività in un regolamento che richiede l’approvazione del DATEC. 2 Il Consiglio di fondazione consta pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi sono tuttavia elette anche altre persone. I due sessi e le regioni linguistiche vi sono adeguatamente rappresentate.80 3 Il DATEC nomina il Consiglio di fondazione. Tiene conto a tal fine delle proposte degli interessati. 80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |