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Art. 88 Protezione dei dati
1 Le autorità di vigilanza possono trattare dati degni di particolare protezione se è necessario per adempiere i compiti imposti dalla presente legge. 2 Il trattamento dei dati da parte delle autorità di vigilanza e la vigilanza sul medesimo sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 199289 sulla protezione dei dati. 89 RS 235.1 |