Legge federale
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Art. 88 Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.85 2 Prima di emanare prescrizioni, il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate. 3 È fatto salvo il diritto dei Cantoni di emanare prescrizioni di polizia sull’assicurazione contro l’incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre alle imprese di assicurazione contro l’incendio modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e alla prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali ed esigere che a tale scopo forniscano indicazioni sulle somme dell’assicurazione contro l’incendio relative al loro territorio. 85 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 2006 2625). |