Legge federale
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Art. 17 Patrimonio vincolato
1 L’impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d’assicurazione. 2 Per i portafogli delle succursali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera non può essere costituito un patrimonio vincolato. Il patrimonio vincolato costituito secondo il capoverso 1 non può essere utilizzato per la garanzia di tali portafogli.33 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |